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Nuova gestione emergenza epidemiologica dal 01 Aprile 2022

Prot. 2805/4.8. del 31/03/2022

Alle famiglie degli alunni

Al DSGA

A tutti i docenti

Al personale ATA

OGGETTO: Nuova gestione emergenza epidemiologica

VISTO il D.L.  n. 24 del 24/3/2022  recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

VISTA la Circolare del Ministero della P.I. n.410 del 29/03/2022

VISTA la Circolare del Ministero della P.I. n.9943 del 29/03/2022

Si comunica che a decorrere da  venerdì 1 aprile troveranno applicazione le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo di cui all’art. 9 del decreto, consultabili anche sul sito del Ministero all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-gestione-dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza

A decorrere dal 1° aprile 2022, e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, saranno valide le seguenti condizioni:

  • non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  • è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • fino al 30 aprile 2022, è consentito l’accesso all’ambito scolastico solo per le persone esterne alla realtà scolastica in possesso di certificazione verde COVID-19.
  • è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
  • la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
  • l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;

 

Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

 

In assenza e fino a tre casi di positività

In presenza di almeno quattro casi di positività

Bambini

 

Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).

Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

 

Misure precauzionali per la scuola primaria

In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

 

In assenza e fino a tre casi di positività

In presenza di almeno quattro casi di positività

Alunni

 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Personale che presta servizio nella classe

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

In caso di positività all’infezione da SARS-CoV-2, gli alunni possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.

A tal fine, si ricorda la procedura per la richiesta della fruizione della didattica a distanza:

Sarà sufficiente inviare una mail con la modulistica reperibile all'indirizzo https://www.quartocircologiugliano.edu.it/rientro-a-scuola-in-sicurezza-a-s-2021-2022/ alla voce "Attivazione DDI" a cui allegare il risultato del tampone (antigenico/molecolare) effettuato

Decade, con decorrenza 1 aprile 2022, la possibilità di richiedere e fruire di modalità didattica a distanza per le condizioni di quarantena legate a contatti con positivi.

Resta attivo fino al 15 giugno 2022, ai sensi dell’art. 8 comma 4, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 del personale scolastico, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, c.3 della legge 87/2021. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. In caso di inadempimento, il docente sarà utilizzato in attività di supporto alla istituzione scolastica. I responsabili delle istituzioni scolastiche provvedono, dal 1° aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica

                                                                                                                                    

 

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Del Vecchio Michelina

 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)