Nuova gestione emergenza epidemiologica dal 01 Aprile 2022
Prot. 2805/4.8. del 31/03/2022
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
A tutti i docenti
Al personale ATA
OGGETTO: Nuova gestione emergenza epidemiologica
VISTO il D.L. n. 24 del 24/3/2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”
VISTA la Circolare del Ministero della P.I. n.410 del 29/03/2022
VISTA la Circolare del Ministero della P.I. n.9943 del 29/03/2022
Si comunica che a decorrere da venerdì 1 aprile troveranno applicazione le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo di cui all’art. 9 del decreto, consultabili anche sul sito del Ministero all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-gestione-dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza
A decorrere dal 1° aprile 2022, e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, saranno valide le seguenti condizioni:
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- fino al 30 aprile 2022, è consentito l’accesso all’ambito scolastico solo per le persone esterne alla realtà scolastica in possesso di certificazione verde COVID-19.
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia
In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:
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In assenza e fino a tre casi di positività |
In presenza di almeno quattro casi di positività |
Bambini
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Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). |
Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe |
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). |
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Misure precauzionali per la scuola primaria
In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:
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In assenza e fino a tre casi di positività |
In presenza di almeno quattro casi di positività |
Alunni
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Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). |
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
Personale che presta servizio nella classe |
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). |
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
In caso di positività all’infezione da SARS-CoV-2, gli alunni possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.
A tal fine, si ricorda la procedura per la richiesta della fruizione della didattica a distanza:
Sarà sufficiente inviare una mail con la modulistica reperibile all'indirizzo https://www.quartocircologiugliano.edu.it/rientro-a-scuola-in-sicurezza-a-s-2021-2022/ alla voce "Attivazione DDI" a cui allegare il risultato del tampone (antigenico/molecolare) effettuato
Decade, con decorrenza 1 aprile 2022, la possibilità di richiedere e fruire di modalità didattica a distanza per le condizioni di quarantena legate a contatti con positivi.
Resta attivo fino al 15 giugno 2022, ai sensi dell’art. 8 comma 4, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 del personale scolastico, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, c.3 della legge 87/2021. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. In caso di inadempimento, il docente sarà utilizzato in attività di supporto alla istituzione scolastica. I responsabili delle istituzioni scolastiche provvedono, dal 1° aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Del Vecchio Michelina
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)