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Indizione delle elezioni del consiglio di circolo per il triennio 2022/2025

Prot. 7094/7.2. del 6/10/2022

ALL’ALBO

AL SITO WEB

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO;

VISTA la C.M. n.364 prot. n. 3591 del 24.07.1996;

VISTA la C.M. prot. n. 002446 del 27/09/2022 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2022/2023;

VISTA la circolare dell’USR Campania prot. n. 0037461 del 04/10/2022 con la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata triennale 

I N D I C E

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 20/11/2022 e 21/11/2022

le E L E Z I O N I per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO della D.D.S 4° Circolo di Giugliano in Campania “don Giuseppe Diana” che dovrà durare in carica per il triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 , ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.

Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 20/11/2022 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 21/11/2022.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati:

a) Il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;

b) n.8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;

c) n.8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;

d) n.2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE INSEGNANTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.

L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.

L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Gli ELETTORI che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono. Gli ELETTORI predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 9.00 del 31/10/2022 alle ore 12.00 del 5/11/2022 posticipato al 7/11/2022, nelle ore d’uffici.

PROCEDURA ORDINARIA PER LELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presso ciascun istituto statale è costituita la commissione elettorale d’istituto.

La Commissione Elettorale d’istituto nominata dal dirigente scolastico, è composta di cinque membri:

 

  • due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto,
  • uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto;
  • due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto.

 

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione elettorale d’istituto dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali d'istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali. I dirigenti scolastici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse.

Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, devono essere immediatamente sostituiti.

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Entro

Adempimento

6 ottobre 2022

45° giorno antecedente la data delle votazioni

Il Dirigente Scolastico (DS) nomina la Commissione

Elettorale (CE)

16 ottobre 2022 (giorno festivo) posticipato al

17 ottobre

35° giorno antecedente la data delle votazioni

Il DS comunica alla CE i nominativi degli elettori

distinti per componente e per seggio.

26 ottobre 2022

25° giorno antecedente la data delle votazioni

La CE deposita presso la segreteria scolastica gli

elenchi degli elettori, distinti per componente, e le

sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione

all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line

31 ottobre 2022

Termine per la presentazione di ricorsi alla CE, da parte degli aventi diritto

5 novembre 2022

Termine assegnato alla CE per decidere in via

definitiva in merito ad eventuali ricorsi

dalle ore 9:00 del 31 ottobre 2022

(20° giorno antecedente la data delle votazioni)

alle ore 12:00 del 5 novembre 2022 posticipato

al 7 novembre

(15° giorno antecedente la data delle votazioni)

Termine per la presentazione delle liste da parte dei candidati, per ciascuna delle componenti

Entro le ore 14:00 del 7 novembre 2022

(15° giorno antecedente la data delle votazioni)

La CE cura l’affissione all’Albo della sede scolastica

e all’Albo on line delle liste dei candidati presentate

per ciascuna componente

Entro le ore 14.00 del giorno 10 novembre 2022

Regolarizzazione della presentazione della lista

entro i 3 giorni dalla sua presentazione e

comunque non oltre il terzo giorno successivo al

termine prescritto per la presentazione delle

liste.

Dal 2 novembre posticipato al 3 novembre 2022

(18° giorno antecedente la data delle votazioni)

al 18 novembre

(2° giorno antecedente la data delle votazioni)

Possono tenersi le riunioni per la presentazione

dei candidati e dei programmi, dietro richiesta

degli interessati. Sono messi a disposizione

spazi per l’affissione dei programmi che possono

essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola.

15 novembre 2022

5° giorno antecedente la data delle votazioni

I seggi sono nominati e insediati

Pubblicazione delle liste definitive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE (Art. 24 OM 215/1991)

 La commissione elettorale di questa Istituzione scolastica è così formata:

Componente docente: Della Corte Angela Rosa – Miluccio M. Addolorata

Componente genitori: Fiorillo Enza - Cimmino Flora

ATA: Angelino Angela

E’ presieduta dalla Ins. Della Corte Angela Rosa eletta a maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta di insediamento, come da verbale n. 1 del 7 ottobre 2022. Le funzioni di segretario sono svolte dalla Ins. Miluccio M.Addolorata designata dal presidente.

Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 dei 5 membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Dura in carica per due anni, con possibilità di estensione della nomina al biennio successivo. I membri della commissione elettorale inclusi nelle liste dei candidati devono essere sostituiti.

 

ELENCHI DEGLI ELETTORI – RICORSI (Artt. 27, 28 OM 215/1991)

Il dirigente scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni (17 ottobre 2022).

La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico. Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l’elettorato attivo alla data di indizione delle elezioni (7 ottobre 2022).

La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni (26 ottobre 2022) a disposizione di chiunque li richieda. Del deposito viene data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso affisso all’Albo della sede a all’Albo del sito web della scuola.

Gli elenchi degli elettori devono recare Cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori.

Avverso l’errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito (31 ottobre 2022). Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della scuola.

Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento (15 novembre

2022), mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all’albo della sede e all’albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

 

LISTE DEI CANDIDATI (Artt. 30, 31 OM 215/1991)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: genitori, personale docente, personale A.T.A. e possono essere formate anche da un solo nominativo.

I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabici progressivi e

identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto.

Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, né può presentare alcuna lista.

Le firma dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente

scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all’identificazione mediante conoscenza personale.

L’autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori può effettuarsi, indifferentemente:

? mediante certificati di autenticazione in carta semplice, allegati alle liste e recanti per ciascun

candidato/presentatore, prima della firma: cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi del

documento di riconoscimento del richiedente;

? mediante firma per autenticazione apposta direttamente sulle liste, con indicazione degli estremi

del documento di riconoscimento del richiedente;

In entrambi i casi, a margine di ciascuna firma dovrà esserci uno spazio riservato per l’autenticazione del dirigente scolastico o del suo delegato.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

• Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.

• Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

• Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

 

LISTE DEI CANDIDATI _ PRESENTAZIONE (Art. 32 OM 215/1991)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

? da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20;

? da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera) situazione che nella nostra scuola si verifica per la componente docenti ed ATA. Nel caso specifico 2 ATA e 16 docenti;

? da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, situazione che nella scuola si verifica per i soli genitori.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, secondo l’ordine cronologico di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria:

16 CANDIDATI SU 8 DA ELEGGERE PER LA COMPONENTE DOCENTE

16 CANDIDATI SU 8 DA ELEGGERE PER LA COMPONENTE GENITORI

4 CANDIDATI SU 2 DA ELEGGERE PER LA COMPONENTE ATA

Non è ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

 

LISTE DEI CANDIDATI _ VERIFICA (Artt. 33,34 OM 215/1991)

La Commissione elettorale verifica che le liste siano:

1. sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che questi siano della stessa componente della lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;

2. accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nominativi dei candidati per i quali si verifichi il difetto di uno solo dei predetti requisiti;

La Commissione elettorale, inoltre:

1. provvede a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo  consentito, cancellando i nominativi dei candidati secondo l’ordine di numerazione con cui gli stessi sono inseriti nella lista;

2. cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste;

3. cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste, verificando che il loro numero non scenda sotto il minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, mediante avviso pubblicato all’Albo della sede e all’Albo on line, i diretti interessati a regolarizzare la presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua presentazione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione delle liste.

Di tutte le operazioni effettuate la commissione elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, mediante affissione all’albo, e possono essere impugnate entro i due giorni successivi alla data di affissione all’albo, con ricorso all’USR competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni.

Le liste definitive sono affisse all’Albo e sono inviate ai seggi elettorali all’atto del loro insediamento.

 

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI (Art. 35 OM 215/1991)

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata dai rappresentanti di lista, dai candidati, dalle oo.ss., dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute a livello ministeriale per le rispettive categorie da rappresentare.

E’ consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici, fuori dall’orario delle lezioni e in locali riservati agli elettori. A tal fine questa istituzione scolastica mette a disposizione, previa richiesta formale e per iscritto, la sala AUDITORIUM della sede centrale di via RIPUARIA, 30 (Martedì-Mercoledì-Giovedì dalle ore 16.30)

Il dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all’ordine cronologico delle richieste ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all’albo della sede e al l’albo online.

 

PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE (Art. 36, comma 7, OM 215/1991)

Le schede devono essere costituite da fogli di uguale grandezza e devono riportare su entrambi i lati la dicitura “Elezioni del Consiglio d’Istituto” e, in funzione del numero della componente e gli elettori, dovranno essere suddivise in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la dicitura “Genitori” “Docenti” “Personale ATA”

I dirigenti scolastici provvedono a fornire ai seggi i fogli necessari all’atto del loro insediamento, stampando i fac-simile delle schede in numero adeguato agli elettori del seggio per ciascuna componente.

Tutte le schede devono recare l’indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale riferita alla componente della categoria di riferimento. Le schede devono essere vidimate dalla firma di uno degli scrutatori del seggio, qualora la firma sia apposta in anticipo, le schede devono essere custodite in plichi sigillati e siglati in corrispondenza dei lembi di chiusura.

Sulla parte interna delle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, devono essere riportati i nominativi dei candidati.

 

COSTITUZIONE, SEDE, COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI (Artt. 37, 38, OM 215/1991)

Per ogni sede o plesso (edificio che riunisce anche più gradi) deve costituirsi almeno un seggio. Nel caso di plessi viciniori di uno stesso ambito comunale è possibile procedere all’individuazione di un unico seggio, per motivate esigenze organizzative.

In ogni caso,di norma e fatte salve motivate diverse esigenze organizzative, deve essere costituito un seggio ogni trecento alunni anche in uno stesso plesso

Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare. I seggi sono validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile rappresentare tutte le componenti o assicurare le tre unità.

Per il nostro istituto sono previsti tre seggi elettorali presso le seguenti sedi:

SEGGIO

PLESSO

COMPONENTE ELETTORI

1

Sede Centrale

Docenti scuola Primaria e Infanzia in servizio

Personale ATA in servizio

2

Sede Centrale

Genitori scuola  Infanzia Sede Centrale e  del plesso Licola

3

Sede Centrale

Genitori scuola Primaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I candidati non possono far parte dei seggi. La designazione dei componenti è effettuata dal dirigente scolastico su indicazione della commissione elettorale.

 

ESONERO DAL SERVIZIO, GRATUITA, RECUPERO (Art. 39 OM 215/1991)

Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico. Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo, il riposo festivo non goduto è tuttavia compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nella settimana successiva. Il personale nominato assente dal servizio sarà sostituito dal personale supplente.

 

VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991)

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti.

Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, realizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei componenti del seggio, per assicurare la segretezza del voto. Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate. Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

         

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;

le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo

prestampato del candidato;

il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio

dIstituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza;

Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai

candidati della medesima lista.

 

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta. Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto, possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto.

Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori.

Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può riservarsi di chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la necessità. In modo analogo procede il presidente in caso di assenza degli scrutatori. Nel caso in cui non sia possibile nominare figure sostitutive degli assenti, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

 

RAPPRESENTANTI DI LISTA _ SCRUTINIO (Artt. 41,42,43 OM 215/1991)

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all’insediamento dei seggi.

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono

essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti.

Dal processo verbale devono risultare:

a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;

b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista;

c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.

Se l’elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l’elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza.

Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l’ordine di inserimento dei candidati nella lista.

Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.

L’annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell’elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento).

Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l’istituto, l’altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura “Elezione del Consiglio di istituto” deve essere rimesso al seggio competente a procedere all’attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

 

ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991)

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato allo scopo da altri due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali. L’atto di nomina deve essere predisposto e comunicato ai diretti interessati almeno 3 giorni prima della votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione,

riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Per l’assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

1. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per:

1,2,3,4… fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;

2.  si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di

consiglieri da associare a quella data componente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell’ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

 

PROCLAMAZIONI _ RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei post, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all’albo della scuola e all’albo online.

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni. E’ riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria.

 

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Del Vecchio Michelina