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Presa di servizio personale ata e docenti a.s. 2023/2024

Prot.6376 del 25/09/2023

Ai Docenti e al personale ATA

assegnati a codesta Istituzione scolastica

A.S. 2023/2024

 

 

OGGETTO: Presa di servizio personale docente e ATA dal 1° settembre 2023.

 

Con la presente, si avvisano le SS.LL che la presa di servizio per l’anno scolastico 2023/24 avverrà giorno 1 settembre, alle ore 8.00 per il personale ATA e dalle ore 9.00 per i docenti.

La presa di servizio rappresenta l’atto con cui il dipendente assunto viene identificato affinché si possano avviare le pratiche amministrative per il suo inserimento nell’organico della scuola; va effettuata da tutto il personale neo-immesso in ruolo e da tutti coloro che sono stati trasferiti a nuova sede di lavoro o che rientrano da altro incarico (utilizzo, assegnazione provvisoria, incarico annuale, ecc.). La mancata assunzione del servizio da parte del docente/personale ATA coinvolto, in assenza di giustificati motivi, comporta la decadenza della nomina.

Con la presa di servizio il dipendente è chiamato a sottoscrivere una serie di dichiarazioni.

Si ricorda che le dichiarazioni rese, se non veritiere, comportano conseguenze di rilevanza penale ai sensi dell’art. 76 DPR 445 del 2000.

Tra le dichiarazioni più rilevanti si riportano:

A. Dichiarazione relativa alla conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale o di avere riportato condanne. Eventuali condanne e/o procedimenti penali devono essere dichiarati. Sarà poi cura del Dirigente Scolastico verificare se la condanna riportata si riferisce ad un reato ostativo e non ostativo per la successiva instaurazione del rapporto di lavoro.

B. Dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità con il pubblico impiego. Il personale che assume servizio deve dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il pubblico impiego. Le situazioni di incompatibilità sono quelle indicate dall’articolo 53 del D.Lgs 165/2001. Sono incompatibili con l’impiego pubblico: lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, di altri lavori pubblici o privati e il ricoprire cariche sociali in società. L’espletamento di tali attività porta, in sede di assunzione, alla impossibilità di stipulare il contratto. L’eventuale incompatibilità va dichiarata e risolta PRIMA dell’assunzione.

Al personale docente ai sensi dell’art. 508, c.15, è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e se coerente con l’insegnamento impartito.

Al momento della sottoscrizione del contratto, si deve essere liberi da precedenti rapporti di lavoro. Situazione, questa, che, come detto sopra, viene richiesta al docente di attestare in una dichiarazione ad hoc da sottoscrivere al momento della presa di servizio. E’, infatti, con l’acquisizione dello status di pubblico dipendente, e dunque con la sottoscrizione del contratto, che sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l’esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.

Differimento della presa di servizio.

Si può differire la presa di servizio solo per giustificati motivi per situazioni non dipendenti dalla volontà dell’interessato, protette dalla legge, che precludono al dipendente la possibilità di iniziare a lavorare. Il Ministero dell’Istruzione e del merito (circolare relativa alle supplenze, n° 26841 del 5 settembre 2020, “Disposizioni comuni”) elenca i seguenti casi: malattia, astensione dal lavoro per maternità, infortunio. Non ci sono altre disposizioni normative che contengano un elenco dei “giustificati motivi”.

Indicazioni specifiche per i neo-immessi in ruolo Il personale docente all’atto della nomina in ruolo è tenuto all’esibizione dei documenti che dimostrino il suo diritto all’immissione in ruolo; essi servono a dimostrare all’Amministrazione che il neo-immesso in ruolo possiede tutti i requisiti generali e specifici che consentono la sua assunzione, devono essere prodotti entro 30 giorni, pena la decadenza dall’impiego; detti requisiti per l’accesso all’impiego possono essere tanto generali, per l’ammissione a qualsiasi pubblico impiego (ormai sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), quanto specifici perchè propri dell’ammissione allo specifico posto di lavoro nella scuola (es. abilitazione, titolo di studio, certificati di servizio, incarichi o supplenze che siano presupposto per l’immissione in ruolo, attestazione dei titoli culturali dichiarati).

A tal proposito è opportuno consegnare al personale amministrativo la propria domanda di inserimento/aggiornamento GAE oppure la domanda di partecipazione al concorso per gli immessi da GM per la verifica di eventuali titoli dichiarati.

Si ringrazia per la collaborazione.

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico

                                                                                             Dott. ssa Michelina Del  Vecchio

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)